Username

 
Password

 

Regolamento

Articolo 1

Il “Comitato Pendolari Ternani” è un comitato spontaneo senza scopi di lucro.

Articolo 2

SCOPI E FINALITÀ

1) Il Comitato si prefigge come scopo di intervenire a favore di tutti i cittadini che per motivi di lavoro o studio devono utilizzare i mezzi di trasporto.

2) In particolare si propone di:
     a) contribuire al miglioramento del servizio ferroviario;
     b) contribuire al miglioramento dei servizi pubblici della città di Terni;
     c) contribuire al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e studenti pendolari;
     d) informare i cittadini di tutte le problematiche inerenti i trasporti in generale.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Comitato prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Articolo 3

MEMBRI DEL COMITATO

Il numero degli aderenti è illimitato e senza vincoli di residenza. Sono membri del Comitato i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi prefissati.

Articolo 4

CRITERI DI ESCLUSIONE DAL COMITATO

1) La qualità di iscritto, compresi i componenti del Direttivo, si perde:
    a) per recesso;
    b) per comportamento contrastante con gli scopi del Comitato
    c) per violazione degli articoli statutari;
    d) l'esclusione degli iscritti è deliberata dall'Assemblea su proposta del Direttivo. In ogni caso prima di procedere      all'esclusione, devono essere contestati per iscritto gli addebiti che vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Articolo 5

DOVERI E DIRITTI DEGLI ISCRITTI

1) Gli iscritti sono obbligati:
    a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Comitato;
    b) a mantenere un comportamento degno nei confronti del Comitato;

2) Gli iscritti hanno diritto:
     a) a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
     b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
     c) ad accedere alle cariche del Comitato;
    d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Comitato, con possibilità di ottenerne copia.

Articolo 6

ORGANI DEL COMITATO

1) Sono organi del Comitato:
    a) l'Assemblea degli iscritti;
    b) il Direttivo;
    c) il Presidente;

Articolo 7

L'ASSEMBLEA

1) L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti.

2) L’Assemblea indirizza tutta l’attività del Comitato:
    a) nomina i componenti del Direttivo;
    b) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
    c) delibera l’esclusione dei soci dal Comitato.

3) L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Direttivo ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Direttivo o un decimo degli iscritti, ne ravvisino l’opportunità.

4) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. La convocazione deve essere effettuata tramite comunicazione affissa nelle apposite bacheche almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

5) L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti.

6) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 8

IL DIRETTIVO

1) Il Direttivo è formato da un numero minimo di 5 fino ad un massimo di 7 membri, nominati dall’Assemblea degli iscritti. I membri del Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Direttivo esclusivamente gli iscritti.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall’incarico il Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo.

3) Il Direttivo nomina al suo interno un Presidente, Vice-Presidente.

4) Al Direttivo spetta:
    a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    b) nominare il Presidente, il Vice-Presidente
    c) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono spettanti all’Assemblea degli iscritti:
        - rapporti con aziende;
        - rapporti con Istituzioni;
        - rapporti con Stampa;
        - rapporti con gli iscritti;
        - manutenzione aggiornamento bacheca, sito internet;
        - rapporti con altri comitati;
        - rapporti con Associazioni;
        - gestione iscrizioni;
     d) l'assegnazione delle priorità alle problematiche sollevate dagli iscritti.

5) Il Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Direttivo è convocato dal Presidente su richiesta di uno o più componenti del Direttivo stesso e assume le proprie delibere in base alla maggioranza dei presenti.

Articolo 9

IL PRESIDENTE

1) Il Presidente, nominato dal Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli iscritti.

2) Al presidente è attribuita la rappresentanza del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Direttivo.

3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 10

GRATUITA’ DELLE CARICHE

1) Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito.

Articolo 11

Il Comitato risponde solo del proprio operato. Questo significa che non si fa carico di isolate iniziative da parte degli iscritti.