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Regolamento
Articolo 1
Il “Comitato Pendolari Ternani” è un comitato spontaneo senza scopi di lucro.
Articolo 2
SCOPI E FINALITÀ
1) Il Comitato si prefigge come scopo di intervenire a
favore di tutti i cittadini che per motivi di lavoro o
studio devono utilizzare i mezzi di trasporto.
2) In particolare si propone di:
a) contribuire al miglioramento del servizio
ferroviario;
b) contribuire al miglioramento dei servizi pubblici
della città di Terni;
c) contribuire al miglioramento della qualità della
vita dei lavoratori e studenti pendolari;
d) informare i cittadini di tutte le problematiche
inerenti i trasporti in generale.
3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal
Comitato prevalentemente tramite le prestazioni fornite
dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può
essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali
diretti beneficiari.
Articolo 3
MEMBRI DEL COMITATO
Il numero degli aderenti è illimitato e senza vincoli di
residenza. Sono membri del Comitato i fondatori e tutte le
persone fisiche che si impegnano a contribuire alla
realizzazione degli scopi prefissati.
Articolo 4
CRITERI DI ESCLUSIONE DAL COMITATO
1) La qualità di iscritto, compresi i componenti del
Direttivo, si perde:
a) per recesso;
b) per comportamento contrastante con gli scopi del Comitato
c) per violazione degli articoli statutari;
d) l'esclusione degli iscritti è deliberata dall'Assemblea su
proposta del Direttivo. In ogni caso prima di procedere
all'esclusione, devono essere contestati per iscritto gli
addebiti che vengono mossi, consentendo facoltà di
replica.
Articolo 5
DOVERI E DIRITTI DEGLI ISCRITTI
1) Gli iscritti sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e
le deliberazioni legalmente adottate dagli organi del
Comitato;
b) a mantenere un comportamento degno nei confronti del
Comitato;
2) Gli iscritti hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dal
Comitato;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche del Comitato;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e
di tutta la documentazione relativa alla gestione del
Comitato, con possibilità di ottenerne copia.
Articolo 6
ORGANI DEL COMITATO
1) Sono organi del Comitato:
a) l'Assemblea degli iscritti;
b) il Direttivo;
c) il Presidente;
Articolo 7
L'ASSEMBLEA
1) L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti.
2) L’Assemblea indirizza tutta l’attività del Comitato:
a) nomina i componenti del Direttivo;
b) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue
variazioni;
c) delibera l’esclusione dei soci dal Comitato.
3) L’Assemblea viene convocata dal Presidente del
Direttivo ed ogni qual volta lo stesso Presidente o almeno
tre membri del Direttivo o un decimo degli iscritti, ne
ravvisino l’opportunità.
4) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato
direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in
assenza di entrambi da un altro membro del Comitato
direttivo eletto dai presenti. La convocazione deve essere
effettuata tramite comunicazione affissa nelle apposite
bacheche almeno cinque giorni prima della data fissata
per la riunione.
5) L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero degli iscritti intervenuti.
6) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando
siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
Articolo 8
IL DIRETTIVO
1) Il Direttivo è formato da un numero minimo di 5 fino ad
un massimo di 7 membri, nominati
dall’Assemblea degli iscritti. I membri del Direttivo
rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono
fare parte del Direttivo esclusivamente gli iscritti.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei
componenti il Comitato decada dall’incarico il Direttivo
può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo
tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere
dell’intero Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei
membri del Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla
nomina di un nuovo.
3) Il Direttivo nomina al suo interno un Presidente,
Vice-Presidente.
4) Al Direttivo spetta:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) nominare il Presidente, il Vice-Presidente
c) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non sono spettanti all’Assemblea degli
iscritti:
- rapporti con aziende;
- rapporti con Istituzioni;
- rapporti con Stampa;
- rapporti con gli iscritti;
- manutenzione aggiornamento bacheca,
sito internet;
- rapporti con altri comitati;
- rapporti con Associazioni;
- gestione iscrizioni;
d) l'assegnazione delle priorità alle problematiche
sollevate dagli iscritti.
5) Il Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di
sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di entrambi
dal membro più anziano.
6) Il Direttivo è convocato dal Presidente su richiesta di
uno o più componenti del Direttivo stesso e assume le
proprie delibere in base alla maggioranza dei presenti.
Articolo 9
IL PRESIDENTE
1) Il Presidente, nominato dal Direttivo, ha il compito di
presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli iscritti.
2) Al presidente è attribuita la rappresentanza del
Comitato di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua
assenza o impedimento le sue funzioni spettano al
Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Direttivo.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del
Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri
chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nella riunione immediatamente successiva.
Articolo 10
GRATUITA’ DELLE CARICHE
1) Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito.
Articolo 11
Il Comitato risponde solo del proprio operato. Questo
significa che non si fa carico di isolate iniziative
da parte degli iscritti.